La minaccia delle nuove regole sanitarie mondiali a sovranità e libertà. Gli inquisitori son tornati!

“Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”

(Carl Schmitt)

 

di Ingrid Atzei e Antonio Verdone.

«Allertati allertati, gl’inquisitori sanitari son tornati!»

Lo so lo so, lo slogan originale preso in prestito dal movimento femminista ad una filastrocca per bimbi suonava decisamente meglio ma, per sublimare almeno un poco la severità di quanto leggerete, questa rivisitazione ci è parsa, se non bella, efficace. Nello specifico, tanto per puntare su un film già visto, o un cavallo vincente – fate voi -, parleremo di pericolo pandemico. Lo faremo definendo prima i termini essenziali del contesto, poi ponendo qualche domanda chiarificatrice all’avvocato Antonio Verdone dell’associazione ALI – Avvocati liberi e, infine, elencando le conseguenze che potremo desumere da quanto ci avrà detto.

I termini essenziali del contesto

  1. Il 15 giugno 2007 è entrato in vigore il RSI. Dopo la sua adozione da parte della 58ma Assemblea Mondiale della Sanità, tenutasi nel maggio 2005, che ha aggiornato e, per alcuni versi, profondamente modificato il testo del precedente regolamento, il Regolamento Sanitario Internazionale (d’ora in poi abbreviato in italiano RSI o IHR in inglese) è stato adottato dall’WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS). Esso è uno strumento giuridico teso alla prevenzione ed alla sorveglianza in merito alla diffusione di patogeni che possa avvenire attraverso scambi commerciali e/o movimenti di persone.
  2. Nel novembre 2020, al Forum per la Pace di Parigi, il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel proponeva di elaborare uno strumento internazionale sulle pandemie.
  3. Il 31 maggio 2021, in occasione dell’Assemblea mondiale della sanità, i 194 membri dell’OMS decidevano di discutere di un nuovo trattato internazionale sulle pandemie. Sessione speciale iniziata il 29 novembre 2021.
  4. Il 1º dicembre 2021, i 194 membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raggiungevano un consenso per avviare il processo di elaborazione e negoziazione di una convenzione, di un accordo o di un altro strumento internazionale ai sensi della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie. Veniva, così, istituito dagli Stati membri dell’OMS un Organo di Negoziazione Intergovernativo (denominato d’ora in poi INB per brevità) per redigere e negoziare una convenzione, un accordo o un altro strumento internazionale (comunemente noto come Accordo pandemico).
  5. Gli Stati membri dell’OMS, inoltre, concordavano, attraverso la Decisione del Comitato Esecutivo 150(3) (2022) e la Decisione dell’Assemblea Mondiale della Sanità WHA75(9)  (2022), di avviare un processo per modificare l’attuale Regolamento Sanitario Internazionale (2005) (IHR). Veniva, pertanto, costituito un Gruppo di Lavoro sugli Emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali (2005) (WGIHR).
  6. Ad oggi, nel contesto del WGIHR, i 196 Stati parti dell’RSI (compresi i 194 Stati membri dell’OMS) stanno prendendo in considerazione più di 300 proposte di emendamento. Conformemente alla decisione WHA75(9) e prendendo in considerazione il rapporto del Comitato di Revisione riguardante gli emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale (2005), il WGIHR proporrà un pacchetto di emendamenti da sottoporre all’esame della 77ma Assemblea Mondiale della Sanità che inizierà il 27 maggio 2024, così come alla stessa Assemblea verrà proposta anche l’approvazione della eventuale bozza di Trattato Pandemico eventualmente elaborata.
  7. Peraltro, proprio nell’ottica della modifica del Regolamento Sanitario Internazionale, alla 75ma riunione dell’Assemblea Mondiale Della Sanità, massimo Organo dell’OMS, è stata varata la modifica dell’art. 59 del Regolamento Sanitario Internazionale, che ha abbreviato a 10 mesi dalla notifica da parte del Direttore Generale dell’eventuale adesione alla modifica apportata al RSI la possibilità da parte degli Stati-parte di fare opposizione alla stessa o esprimere riserve.
  8. La votazione, in particolare, sia nel caso del RSI che del Trattato Pandemico si farà per teste e, nel primo caso, sarà presa a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Nel caso, entrerebbe in vigore salvo per quegli Stati che, nel termine di 10 mesi dalla notificazione da Parte del Direttore Generale dell’adozione di ogni singolo emendamento approvato, dichiarino di non accettarlo, oppure facciano riserve in merito. Diversamente, nel secondo caso, la Convenzione sul Trattato Pandemico avrebbe necessità dell’approvazione di due terzi dei membri presenti e votanti ed entrerebbe in vigore per ciascuno Stato solo in caso di accettazione espressa da parte di esso in base alle proprie norme Costituzionali.
  9. Il 3 marzo 2022, il Consiglio, con sua decisione 451 del 2022, ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, per le materie che rientrano nelle competenze dell’Unione stessa, in conformità dei trattati, un accordo internazionale sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie e le modifiche complementari dell’RSI. Per materie che rientrano nelle competenze dell’Unione, la Commissione negozierà l’accordo a nome dell’UE, sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum alla decisione. Tali direttive possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto ove appropriato in base all’andamento dei negoziati. I negoziati saranno condotti in stretta consultazione con il gruppo «Sanità pubblica», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE. 2. Nell’addendum le direttive ripercorrono in maniera assolutamente generica richiami sia alle modifiche proposte per il RSI sia ai contenuti della proposta di Trattato Pandemico.
  10. L’Italia partecipa individualmente per le materie non di competenza UE.

 

  1. L’approfondimento. Intervista all’Avv. Antonio Verdone

Avvocato Verdone, il 10 maggio 2024 si terrà a Cagliari un convegno dal titolo “Di pandemia in pandemia: quale futuro per la sanità?” (https://t.me/avvocati_liberi/3195) durante il quale lei ed altri relatori, fra i quali il dottor Alberto Donzelli, affronterete sia dal punto di vista giuridico che sanitario le implicazioni di quella che potremmo definire sanità globale che ci aspetta, e che si configura come un’inquisizione senza appello. Vorrei chiederle di chiarirci, fin d’ora, degli aspetti critici che verranno affrontati.

Innanzitutto, cosa implica in concreto la già intervenuta notifica agli Stati-parte delle proposte di modifica avanzate verso il RSI (Regolamento Sanitario Internazionale, ovvero IHR in inglese), 17 mesi prima della 77ma Assemblea Mondiale della Sanità e in conformità a quanto disposto dall’art. 55 dell’IHR [1], come affermato nei faq dalla stessa OMS?

La differenza sostanziale tra le proposte di modifiche ex art. 55 dell’IHR, pubblicate a parte sul sito dell’OMS, e le bozze di proposte ancora in discussione in seno alle rispettive sessioni, oltre che per il trattato Pandemico, per gli emendamenti ad esso, sta nel fatto che le proposte di modifica al RSI formulate ai sensi dell’art. 55, laddove effettivamente risultassero essere state rispettate le relative procedure, potrebbero essere sottoposte direttamente all’approvazione della 77ma Assemblea Mondiale della Sanità, anche laddove le sessioni in corso del WGIHR non determinassero l’approvazione di alcun accordo da parte degli Stati-parte .

 

Da ciò è deducibile che quanto cristallizzato durante la sessione di lavoro del novembre 2022 potrebbe essere il pacchetto di emendamenti portato all’approvazione della 77ma Assemblea Mondiale della Sanità?

Purtroppo ritengo di sì. L’art. 2 nelle proposte di emendamento pubblicate sul sito dell’OMS riporta che lo scopo e il campo di applicazione del regolamento sarebbe prevenire, proteggere, preparare, controllare e fornire una risposta di sanità pubblica alla diffusione internazionale delle malattie, anche attraverso la prontezza e la resilienza dei sistemi sanitari in modi commisurati e limitati ai rischi che potrebbero avere un impatto sulla salute pubblica.

Ciò avverrebbe, quindi, attraverso un approccio cosiddetto ONE HEALTH, peraltro fatto espressamente proprio da tutte le bozze di Trattato Pandemico sinora circolate. Esso, infatti, è definito dalla più recente bozza di Trattato Pandemico circolante del 22 aprile 2024, all’art. 5, come un approccio che implichi una interconnessione tra persone, animali e ambiente, che sia coerente, integrato, coordinato e collaborativo tra tutte le organizzazioni, i settori e gli attori pertinenti, tenendo conto delle circostanze nazionali.   Di conseguenza è evidente che all’interno di tale definizione rientrerebbe praticamente ogni aspetto della vita sociale, quale, a tiolo esemplificativo, il clima, l’economia, gli animali selvatici e domestici, l’alimentazione, le fonti energetiche e quant’altro.

Nelle suddette proposte di emendamento al RSI che l’OMS ha pubblicato ed asserisce formulate ai sensi dell’art. 55 del medesimo regolamento, sono previste una serie di modifiche che permetterebbero al Direttore Generale la possibilità, in caso di rischio potenziale pandemico, di decidere lo stato di emergenza pubblica sanitaria di rilevanza internazionale. Da ciò deriverebbero, in capo ad esso, tutta una serie di poteri previsti dal Regolamento. In particolare, la possibilità da parte del Direttore Generale, ovvero, come detto, lo stesso che ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria pubblica internazionale, di emettere raccomandazioni provvisorie (art. 15) e/o (ex artt. 16 e 17 del RSI) permanenti a seconda dei casi. Queste raccomandazioni, sarebbero vincolanti (vedi art. 13a e 42 proposte di emendamenti al RSI) ed andrebbero ad incidere su tutti i diritti fondamentali della persona (limitazioni ed obblighi già esperiti nel recente passato). Parliamo anche di  meccanismi di monitoraggio obbligatorio degli stati di salute negli spostamenti  delle persone  attraverso certificazioni, preferibilmente digitali (vedi anche art. 18 par 1, 23, 31, 35 e 36) con modelli comuni di certificazione sanitaria ed informazioni sugli spostamenti (vedi art 23, 35 ed allegato 6), vaccinazioni, visite mediche e profilassi obbligatorie, limitazioni nella circolazione, forme di isolamento obbligatorio, forme obbligatorie di tracciamento dei contatti e degli itinerari di viaggio e di informazioni sullo stato di salute in caso di spostamenti  (vedi art 18, 23 , 31 e 35 e 36 delle proposte di modifica), forme di ispezioni obbligatorie dei bagagli e degli effetti personali (vedi art. 18 par 2), forme  di informazioni sanitarie ufficiali (vedi art. 44  lettera h ed allegato 1 par 7 lett. ), e quindi, di censura alle informazioni non avvallate dall’OMS,  forti limitazioni delle proprietà intellettuali ed obblighi di trasferimento del know how in relazione ai prodotti sanitari, (vedi art 13, 13a della proposta di emendamenti al RSI).  Peraltro, al riguardo, le proposte di emendamenti al RSI pubblicati prevedrebbero anche lo sviluppo da parte dell’OMS di un database contenente i dettagli dei know how cedutigli. Ed all’art 13, 13a par 6 della bozza è, altresì, previsto che l’OMS debba sviluppare e pubblicare specifiche per la produzione dei prodotti sanitari richiesti e sviluppare linee guida normative adeguate per la rapida approvazione di prodotti sanitari di qualità, compresi i vaccini, nonché istituire un archivio di linee cellulari per la produzione di prodotti bioterapeutici e vaccini-certificato digitale sanitari. Essa potrebbe, quindi, sviluppare autonomamente quei know how coordinandosi con le imprese produttrici. Questo si configurerebbe come un potenziale conflitto d’interessi di proporzioni enormi perché sarebbero proprio le dichiarazioni di emergenza sanitaria pubblica internazionale a far scattare, tra l’altro, anche obblighi di acquisto in attuazione delle misure sanitarie previste dal RSI, a cui gli Stati dovrebbero ottemperare. Si ricorda infatti che la maggior parte dei finanziamenti all’OMS e, quindi delle fonti economiche che reggono il suo apparato, deriva da associazioni ed organismi di cui fanno parte soggetti che notoriamente partecipano anche alla proprietà di imprese multinazionali produttrici di prodotti sanitari e farmaceutici.

Inoltre, sempre nelle proposte di emendamenti pubblicate sul sito dell’OMS risulta cancellato all’art. 3 del RSI il riferimento al rispetto della dignità e della libertà individuali, sostituiti dai criteri, ben meno garantisti e pregnanti per il rispetto della persona umana, di equità, inclusività e coerenza.

Le dichiarazioni di emergenza pandemica da parte del Direttore Generale avverrebbero, peraltro, con ampia discrezionalità, perché non sono previsti vincoli ma solo procedure consultive.

Dunque, se le proposte di emendamento attualmente pubblicate sul sito dell’OMS venissero integralmente recepite, assisteremmo alla completa esautorazione dello Stato italiano nel poter gestire le pandemie. Si tratterebbe di un vero e proprio Sovra-Stato Sanitario con il Direttore Generale che avrebbe anche il potere, sempre ai sensi degli emendamenti proposti al RSI (laddove recepiti) di distribuire le risorse sanitarie (vedi art. 13 a) par 2).

 

La Costituzione italiana consentirebbe il recepimento di tali contenuti normativi?

Essi, se fossero così integralmente recepiti, è parere che contrasterebbero con gli articoli 1 e 139 della Costituzione, la quale tutela la forma di Stato democratica-repubblicana che non è riformabile nemmeno con il processo di revisione costituzionale. L’Associazione Avvocati Liberi, di cui faccio parte, ha segnalato questo con un Atto di significazione [2] ai massimi vertici dello Stato, alcuni anche potenziali attori nel caso fosse recepita questa normativa. Abbiamo, inteso segnalare il grave vulnus nei confronti della forma di Stato tutelata dalla Costituzione, basata sulla sovranità del popolo, nonché segnalare che tale normativa andrebbe ad incidere sui diritti inalienabili del cittadino definiti come controlimiti [3] insuperabili da una giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale, così come la predetta Forma di Stato, poiché fondanti la stessa essenza del nostro Ordinamento Costituzionale e della nostra Forma Repubblicana di Stato Democratico. 

Dunque, con l’Atto di significazione, abbiamo anche segnalato che non ci sarebbe in capo ai governanti il mandato politico per potere recepire tali contenuti facenti parte degli  emendamenti proposti al RSI, stante la circostanza che è la stessa Costituzione a stabilire i poteri e le attribuzioni di tutti i vertici politici e che, se  per i motivi appena esposti, ha ritenuto che i predetti contenuti non potessero essere soppressi o comunque incisi da profonde modifiche, sia pur temporaneamente, va da sé che i relativi poteri di recepimento delle normative internazionali attribuiti ai soggetti istituzionali non contemplino tale possibilità (quindi con riferimento anche agli artt. 10, 11, 117 della Costituzione). Va, inoltre, evidenziato che per quelli tra tali soggetti, che pur consapevoli di ciò, consentissero la violazione dei suddetti limiti e controlimiti, potrebbero configurarsi illeciti delle norme che tutelano la personalità dello Stato.

 

Ringraziando sinceramente l’avvocato Verdone per i suoi preziosi e dettagliatissimi chiarimenti, passiamo alle conseguenze, fin qui, desumibili.

Le conseguenze

  1. Le proposte di emendamenti al RSI già formulate secondo l’OMS ai sensi dell’art. 55 del citato regolamento, ove integralmente recepite, avvocherebbero in capo al Direttore Generale/Segretario dell’OMS, in caso di dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di rilievo internazionale, il potere d’imporre misure draconiane del genere già vissuto durante il precedente periodo pandemico, nonché in aggiunta, il potere d’individuare obiettivi di ricerca (volti a sintesi/acquisto/distribuzione di prodotti ed a produzione/acquisto/distribuzione di presidi e dispositivi) e relative priorità legate alle future diffusioni di patogeni (leggasi, ad esempio, Malattia X). Come già detto, tali poteri deriverebbero da una discrezionalità ampia nella dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale in capo ad esso, che subirebbe solo procedure di tipo consultivo.
  2. Tali emendamenti, se recepiti, toglierebbero illegittimamente sovranità allo Stato italiano e demanderebbero ad una sovrastruttura Statale, costituita dall’OMS, le decisioni in merito alla tutela della salute; ciò avverrebbe con grandissimo conflitto di interesse, poiché quest’ultima risulta in massima parte finanziata da associazioni ed organismi in cui risultano coinvolti taluni soggetti notoriamente partecipi della proprietà di industrie farmaceutiche e sanitarie multinazionali.
  3. In caso di dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica di rilievo internazionale, il Direttore Generale, attraverso gli obblighi di attuazione dei contenuti del RSI, avrebbe anche il potere di indicare agli Stati-parte gli investimenti nei prodotti di cui al precedente punto 1 di questo elenco, evidentemente distraendo risorse da altre priorità proprie di ciascuno Stato.
  4. Tutto questo avocare, levare ed indicare sarebbe fatto in nome della salvezza futura dell’umanità (quelle che vengono definite generazioni future).

Insomma, l’onnipotenza dell’OMS, nella persona del Direttore Generale/Segretario dell’OMS, attraverso il recepimento integrale del pacchetto di proposte di emendamenti al RSI formulati ai sensi dell’art. 55 del RSI,  attualmente pubblicato sul sito dell’OMS,  rappresenterebbe un pericolosissimo, oltre che illegittimo, atto di fede nella corretta gestione del potere da parte del Direttore Generale, soggetto apicale del suo apparato burocratico, che non riveste alcuna rappresentanza politica per i cittadini italiani.

In conclusione, non ci rimane che constatare che, ove avvenisse il recepimento dei suddetti contenuti con riferimento alle proposte di emendamento fatte ai sensi dell’art. 55 al RSI secondo l’OMS, ci priveremmo delle nostre garanzie costituzionali fondamentali a tutela della persona umana, e ciò ci renderebbe indifesi ed esposti alla mercé dell’accusatore di turno, proprio a conferma dell’incipit iniziale di questo articolo, ovvero che gl’inquisitori son tornati. E sappiamo tutti che, quando è in corso una caccia alle streghe, le prime ragioni a dover essere sentite sono proprio quelle delle streghe tanto per non accendere roghi a caso. Montanelli docet. E, certo, come non sottolineare il fatto che chi cercasse di opporsi alla nuova realtà che sarebbe portata dall’eventuale recepimento di tali proposte di emendamento al RSI, potrebbe con ogni probabilità essere incanalato in un pensiero unico ed inquadrato come l’eversivo da bruciare, come già accaduto, considerando anche la censura di cui sarebbero tra l’altro portatrici le stesse normative di cui si parla. Sì, proprio così: gli inquisitori sarebbero tornati!

 

NOTE:

[1] L’articolo chiarifica come possono essere proposti gli emendamenti al Regolamento. Per approfondire, è possibile riferirsi alle FAQ presenti sullo stesso sito dell’OMS (https://apps.who.int/gb/wgihr) e, in particolare, a questo link: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/international-health-regulations-amendments nella risposta alla domanda “Was Article 55 of the IHR applied to the WGIHR process?

[2] Consultabile a questo link: https://avvocatiliberi.legal/foia-e-significazione-alle-istituzioni/

[3] I controlimiti sono diritti fondamentali intangibili che plasmano l’identità dell’ordinamento costituzionale di uno Stato.

 

 

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