Da ieri, nell’Unione Europea, condividere un video può costare fino a cinque anni di carcere. Non un video falso: un video della fonte sbagliata.
Il 2 luglio 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-67/25) ha stabilito che il divieto di diffondere contenuti di RT (Russia Today) vale per chiunque: anche per tre privati cittadini tedeschi che avevano ripubblicato alcuni video su un sito gratuito, senza pubblicità, finanziato solo dalle offerte dei lettori. Per la Corte sono «operatori» soggetti alle sanzioni. Non conta se c’è scopo di lucro. Non conta quante persone abbiano visto quei video, né per quanto tempo siano rimasti online. In Germania rischiano fino a cinque anni di carcere.
Fermiamoci un attimo a contemplare le conseguenze gravissime di questo precedente. Non si contesta a queste persone di aver detto il falso: la falsità dei contenuti non è nemmeno oggetto del processo. Si contesta la fonte. Il reato consiste nella provenienza, non nella menzogna. È il ritorno del delitto d’opinione in una forma nuova e più insidiosa: non ti punisco per ciò che pensi, ti punisco per ciò che ascolti e fai ascoltare. Rifarlo a Berlino fa scattare tutti gli allarmi.
E qui si apre la domanda che nessuno a Bruxelles e Lussemburgo vuole porsi. Se il criterio è «testata appartenente a un Paese che aggredisce altri Stati», cosa resterebbe da vedere? Avremmo dovuto oscurare le reti americane durante l’Iraq del 2003, aggredito sulla base di una menzogna certificata, e poi la Libia, la Siria, e quest’anno l’assurda e criminale aggressione all’Iran in tandem con chi sapete. Avremmo dovuto spegnere le tv di mezza NATO e più. Non è successo, ovviamente, e nessuno l’ha mai proposto: si riteneva – giustamente – che il cittadino adulto fosse capace di guardare la CNN sapendo chi la finanzia, chi la influenza, quale collezione di bugie ha accumulato in oltre 40 anni e cosa rappresenta. Quella capacità di discernimento gli viene riconosciuta per tutte le propagande del mondo, tranne una. Questo non si chiama proteggere l’informazione: si chiama sceglierla al posto nostro.
Parlo anche per esperienza diretta. Sono stato tra i fondatori di Pandora TV, e nel 2014 – quando le sanzioni esistevano già, ma nessuno si sognava di portare sino a questo punto la criminalizzazione di un video – con i buoni uffici di Giulietto Chiesa stringemmo un accordo per usare gratuitamente immagini e contenuti di RT, con piena libertà di rieditarli. Significava avere accesso a materiali che nessun altro aveva: fonti primarie, immagini dal terreno, punti di vista da incrociare con gli altri. Non a caso lo slogan di Pandora TV era “Un’altra visione del mondo”. Erano contenuti giornalisticamente preziosissimi, proprio perché il mestiere di informare consiste nel confrontare le fonti, non nel riceverne una lista autorizzata. Con il corpus maccartista oggi vigente, quel lavoro giornalistico sarebbe un reato. Vale la pena ripeterlo: non un errore, non una scorrettezza deontologica. Un reato. E abbiamo tutta la piciernosfera e la calenderia disposta a considerare tutto questo la nuova normalità.
L’articolo 21 della nostra Costituzione riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero «con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», e pone un solo limite di contenuto: il buon costume. I costituenti, che uscivano da vent’anni di veline del Minculpop, sapevano che una democrazia adulta si difende con più parola, non con meno. Tutte le acrobazie legali del nuovo maccartismo europeo non valgono un’unghia di quell’articolo, e offendono l’intelligenza e il libero discernimento di centinaia di milioni di cittadini adulti, trattati da minorenni a vita da chi pretende di selezionare per loro le fonti ammesse.
Si può pensare tutto il male possibile della propaganda di Mosca. Ma una democrazia che ha paura di quattro video su un blog di provincia non sta proteggendo i suoi cittadini: sta confessando di non fidarsi di loro, perché vuole proteggere a ogni costo le spaventose ruberie del Partito del Riarmo.
Vietato condividere: la Corte UE e lo spirito tradito dell’art. 21